STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
GuruAtWork
Articolo 1 – Disposizioni generali
a) Costituzione e denominazione
Ai sensi delle disposizioni vigenti è costituita l’Associazione denominata: “GuruAtWork” (in sintesi anche “guruatwork” o “G@W” o “guru@work” o “Guru@Work”). Di seguito anche: l’Associazione.
L’Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile nonché dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
b) Sede
L’Associazione ha sede legale a Grosseto [omissis] e all’indirizzo internet: http://www.guruatwork.com
c) Durata
L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto.
Articolo 2 – Oggetto, scopi e finalità
G@W È un’associazione culturale che nasce con i seguenti fini e scopi:
L’Associazione è insindacabilmente: laica, apartitica, apolitica e aconfessionale; l’esercizio e la manifestazione della propria fede religiosa o credo politico dovrà avvenire in altre e separate sedi. Potranno diventare Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche sia le associazioni in base alle norme del presente Statuto e del Regolamento Attuativo.
I Soci riconoscono l’informatica e la telematica come elementi culturali essenziali in una società moderna, non solo come meri strumenti, bensì come fattori attivi di sviluppo culturale, economico ed artistico, consentendo una più ampia e capillare circolazione delle idee e delle creazioni e consentendo di superare più facilmente le barriere fra le persone ed i popoli.
I Soci ritengono, quindi, che occorra che la loro conoscenza non resti un sapere di pochi ma debba diventare patrimonio dell’intera società .
L’Associazione si propone dunque di promuovere e diffondere la conoscenza e l’uso dei moderni strumenti telematici ed informatici e del movimento culturale Open Source nei più vasti strati della società civile. A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione (ma non limitandosi) a:
G@W può operare, in Italia e all’estero, nei modi e con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi statutari, in base alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Nell’esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse l’Associazione potrà deliberare l’affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione al fine di un proficuo impegno nella realizzazione di attività e iniziative comuni, che permettano il miglior conseguimento dell’oggetto associativo.
Articolo 3 – Risorse economiche
L’Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale.
Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività di carattere economico-commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione stessa.
a) Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da
b) I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti sempre dal Consiglio Direttivo, che ne determina l’ammontare.
c) Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’organo direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.
d) La quota o il contributo associativo È intrasmissibile e non rimborsabile.
e) Fanno parte del patrimonio sociale anche le seguenti risorse:
- il sito Web dell’Associazione, (attualmente accessibile da http://www.guruatwork.com) nonché tutti i servizi in esso ospitati;
- i domini, che al momento del primo rinnovo annuale delle registrazioni saranno registrati dall’Associazione a proprie spese e rinnovati ogni anno;
- il logo dell’Associazione;
- le mailing list;
- la biblioteca dei libri e tutto il materiale multimediale.
E’ vietata la distribuzione ad associati, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Articolo 4 – Esercizio associativo
L’esercizio associativo si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L’Associazione deve redigere il bilancio o rendiconto annuale entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio sociale, il quale verrà negli stessi termini sottoposto all’Assemblea degli associati per la relativa approvazione.
Articolo 5 – Associati
Il numero degli associati È illimitato.
I soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Effettivi, Soci Sostenitori e Soci Onorari:
L’Associazione È aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali.
Per l’assunzione della qualifica di associato effettivo è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo e non avere interessi che contrastino con quelli dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo deciderà insindacabilmente sull’ammissione del socio. Per l’ammissione all’Associazione è altresì richiesto, agli aspiranti soci effettivi, il previo versamento della quota associativa (se prevista dal Consiglio Direttivo).
Le quote associative annuali (se previste dal Consiglio Direttivo) devono essere versate entro il 31 gennaio di ciascun anno.
I soci sono tenuti all’osservanza del presente statuto. In caso di comportamento difforme o lesivo dell’interesse dell’Associazione, il socio (esclusi i Soci Fondatori) può essere espulso con delibera motivata del Consiglio Direttivo, contro la quale è possibile ricorrere al collegio dei probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione.
Articolo 6 – Criteri di ammissione e di esclusione degli associati
Per l’ammissione alla qualità di socio sono richieste:
Le domande scritte di ammissione, dirette al Consiglio Direttivo dell’Associazione, costituiscono la prima condizione per l’ottenimento della qualifica di associato ma non danno diritto ad alcuna pretesa da parte dell’interessato ove vengano respinte.
Il vincolo associativo che lega l’Associazione all’associato può sciogliersi, limitatamente a ciascun associato, per recesso, decadenza, esclusione e decesso.
Il recesso È sempre ammesso purché l’associato lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo con un anticipo di almeno 3 mesi prima della chiusura dell’anno in corso.
Ove tale termine non venga rispettato, il recesso non spiegherà i suoi effetti e l’associato sarà tenuto a corrispondere la quota associativa anche per l’anno seguente.
La decadenza dell’associato È accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo nei casi stabiliti dalla legge o quando vengano meno i requisiti per l’assunzione della relativa qualifica.
L’associato deve essere preventivamente informato dal Consiglio Direttivo, ove venga da questo dichiarato decaduto, mediante comunicazione tramite email.
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l’esclusione dell’associato È deliberata dal Consiglio Direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
b) comportamento contrastante, a giudizio del Consiglio Direttivo, con gli scopi dell’Associazione;
c) reiterate violazioni degli obblighi statutari e regolamentari, nonché di quelli derivanti dalle apposite delibere degli organismi direttivi ed Assembleari dell’Associazione.
Le delibere di esclusione assunte dal Consiglio Direttivo devono essere comunicate all’interessato mediante comunicazione email.
In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo l’associato non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata né l’assegnazione di parte del patrimonio dell’Associazione.
Articolo 7 – Comunicazioni e rapporti con gli associati
Visti gli scopi e l’oggetto dell’Associazione, ogni comunicazione, proposta e ogni altra attività della Associazione possono essere pubblicizzati a mezzo dell’utilizzo del sito internet dell’Associazione, della mailing list a cui ogni associato È di diritto iscritto e tramite l’utilizzo di email.
Per questo motivo l’Associazione potrà dotarsi di sistemi di comunicazione che permettano di verificare con certezza l’avvenuta informazione dei propri iscritti in relazione alle attività svolte.
Come ulteriore mezzo di comunicazione è inoltre riconosciuta la tecnologia telefonica SMS.
Articolo 8 – Diritti e doveri degli associati
Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun associato deve:
a) osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
b) attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
c) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
d) versare periodicamente la quota associativa annuale (se prevista dal Consiglio Direttivo);
e) comunicare tempestivamente il proprio indirizzo email, e ogni sua eventuale variazione, al fine di permettere la continua e tempestiva informazione dello stesso per ogni evento e circostanza; nel caso in cui l’associato ometta di comunicare tempestivamente la propria email, o la sua variazione, non potrà pretendere dall’Associazione alcunché a causa della mancata comunicazione.
Ciascun associato ha diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione ed a intervenire in Assemblea purché in regola con il pagamento della quota associativa (se prevista dal Consiglio Direttivo).
Hanno diritto di voto nelle assemblee solo i Soci Fondatori, i Soci Effettivi ed i Soci Sostenitori.
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione occasionale alla vita associativa, purché si sia in regola con il pagamento della quota sociale (se prevista dal Consiglio Direttivo).
Gli eventuali associati minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in Assemblea, ma potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo ed in generale il diritto di voto in Assemblea a mezzo di un genitore esercente la potestà o soltanto a compimento della maggiore età , senza che peraltro, in tale momento, vi sia la necessità di un’apposita delibera autorizzativa.
Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
Articolo 9 – Gli organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
Per ciò che concerne invece le funzioni del Collegio dei Probiviri, fino a che tale organo non verrà nominato, ogni controversia potrà essere decisa ai sensi dell’articolo 17 (Clausola Arbitrale) del presente statuto.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito salvo gli eventuali compensi e rimborsi deliberati dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
E’ consentito il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate.
Per ricoprire le cariche associative è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative periodiche (se previste dal Consiglio Direttivo) all’atto dell’assunzione dell’incarico.
Articolo 10 l’Assemblea dei soci
L’Assemblea degli associati È l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea È composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato fondatore, effettivo, sostenitore, persona fisica o persona giuridica, dispone di un solo voto.
L’Assemblea ordinaria dei soci È convocata almeno una volta all’anno entro il 31 marzo per l’approvazione del bilancio o del rendiconto annuale e per stabilire le linee di attività dell’Associazione per l’anno in corso, e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando almeno più della metà dei soci lo richieda.
Hanno diritto d’intervento tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale (se prevista dal Consiglio Direttivo), essi possono farsi rappresentare da altri associati.
L’Assemblea ordinaria degli associati ha i seguenti compiti:
L’Assemblea straordinaria delibera sul trasferimento della sede dell’Associazione e più in generale sulle modifiche statuarie, sullo scioglimento e liquidazione dell’Associazione (con ogni delibera conseguente), sulle spese e sugli impegni di spesa superiori a €50.000,00 per annualità .
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta, nominato dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal vice Presidente dell’Associazione, in caso di assenza o temporaneo impedimento anche di quest’ultimo dal membro più anziano di carica del Consiglio Direttivo, ove per anzianità si intende non l’età anagrafica ma l’anzianità di iscrizione all’Associazione.
L’Assemblea potrà essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo e se lo richieda almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati iscritti. L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti mentre, quella straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci iscritti ed aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza semplice dei voti degli associati presenti mentre, quella straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto.
Le delibere Assembleari devono essere conservate per iscritto in apposito libro dei verbali e recare la firma congiunta del Presidente e del Segretario.
La convocazione dell’Assemblea va fatta con avviso pubblico via email almeno 5 giorni prima della data prevista.
Articolo 11 Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabili, su delibera dell’Assemblea degli associati, da 3 (tre) a 7 (sette), scelti dall’Assemblea fra gli associati maggiorenni.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
Membri permanenti del Consiglio Direttivo sono i tre Soci Fondatori: Ludwig Bargagli (CF[omissis]), Luca Ceccarelli (CF [omissis]) e Giuseppe Nicosia (CF [omissis]).
Il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall’Assemblea all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio senso un Presidente ed un Vice Presidente, i quali sono rieleggibili alla scadenza del proprio mandato.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal suo Presidente tutte le volte che questi, o chi ne faccia temporaneamente le veci, lo ritenga opportuno almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
A tal fine ciascun consigliere dovrà essere debitamente informato mediante invio dell’avviso di convocazione anche via email.
Per la validità delle deliberazioni, è necessario un quorum costitutivo pari alla maggioranza dei consiglieri, ed un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti.
I membri elettivi del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall’Assemblea con la maggioranza dei 6/10 dei soci.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano dalla legge o dal presente statuto riservati all’Assemblea degli associati.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale, firmato dal Presidente dell’Associazione e dal segretario della riunione.
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente che È anche Presidente dell’Associazione. Questi resterà in carica 3 (tre) anni ed È rieleggibile; egli ha la firma sociale e la rappresentanza, anche in giudizio o di fronte ai terzi, dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo nominare un vice Presidente fra i suoi membri, che resterà in carica 3 (tre) anni ed È rieleggibile.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente assente per quanto concerne tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti in Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, ferma restando la maggioranza dei consiglieri eletti dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui ciò fosse impossibile, si provvederà al completo rinnovo dei membri elettivi del Consiglio Direttivo.
Articolo 12 Presidente, Vice Presidente e Segretario
Il Presidente dell’Associazione dura in carica 3 anni e può essere rieletto.
Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed a lui spetta l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’Associazione, questi viene sostituito (anche nella rappresentanza legale dell’Associazione) dal Vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente dell’Associazione, questi viene sostituito (anche nella rappresentanza legale dell’Associazione) dal membro più anziano di carica del consiglio (a parità di anzianità di carica conta l’anzianità in età ).
Il Segretario (o Segretario Generale) È nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni e può essere rinominato.
Svolge le funzioni di organizzazione, di segreteria, di coordinamento e di gestione della struttura dell’Associazione secondo le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo.
Collabora con il Presidente e con il vice Presidente per l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione.
E’ responsabile della redazione dei verbali di Assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni riunione, sottoscrive (unitamente al Presidente) i verbali di Assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni riunione; e provvede alla conservazione degli altri atti dell’Associazione.
Può avvalersi, sotto la sua responsabilità e previa comunicazione al Presidente, della collaborazione di altri soci per l’espletamento dei propri compiti.
Articolo 13 Tesoriere
Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere tra i soci.
I poteri spettanti al Collegio ed al Tesoriere sono quelli risultanti dall’atto di nomina e dal presente statuto.
Il tesoriere si occupa della gestione contabile dell’Associazione e della tenuta della cassa, provvedendo a predisporre incassi e pagamenti, tenendo le scritture necessarie. Potrà intrattenere rapporti bancari e con enti creditizi e finanziari, esclusivamente in forma cointestata con il Presidente dell’Associazione.
Articolo 14 Collegio dei probiviri
L’Assemblea può nominare fra non soci un Collegio dei probiviri.
Il Collegio È composto da tre membri che durano in carica per un triennio.
Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l’Associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura.
Nel caso di nomina del Collegio dei Probiviri non troverà applicazione l’articolo 17 (Clausola Arbitrale) del presente statuto.
Articolo 15 Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea in seduta straordinaria deve nominare i liquidatori scegliendoli preferibilmente fra gli associati, nonché stabilire le modalità della liquidazione. Le relative spese saranno a carico degli associati.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità , sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge. Nessuna somma potrà essere ripartita tra gli associati.
Articolo 16 Sanzioni
a) Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
b) In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni, nell’ordine:
Articolo 17 Clausola Arbitrale
Fino al momento della costituzione del Collegio dei probiviri, tutte le controversie tra soci e fra questi e l’Associazione sono demandate in via esclusiva al giudizio di tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai primi due.
I tre arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Articolo 18 Norme applicabili
All’associazione sono applicabili le norme di questo statuto, degli eventuali regolamenti attuativi e, ove non altrimenti disposto, del codice civile e delle leggi dello stato italiano.
Grosseto, li 29/01/07